Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, già oggetto di attenzione legislativa, assume, in talune zone del Paese, dimensioni e caratteristiche di particolare rilevanza. L'attività di vigilanza, di competenza degli enti locali, solo parzialmente riesce a contrastare il fenomeno, anche in ragione di una molteplicità di cause concorrenti, quali, ad esempio, le difficoltà di procedura delle azioni di repressione, il rilevante contenzioso amministrativo che viene aperto al solo scopo di procrastinare e di impedire la demolizione dei manufatti abusivi, la scarsa disponibilità delle imprese, in particolare nel sud dell'Italia, a partecipare alle gare per l'affidamento delle demolizioni stesse. Non bisogna, poi, dimenticare una serie di fattori di natura sociale, economica, culturale, nonché di carattere tecnico-urbanistico che contribuiscono ad accentuare il problema.
La proposta di legge in esame consente essenzialmente il rafforzamento delle condizioni per un'efficace repressione degli abusi commessi, affiancando alla previsione dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, che sancisce l'incommerciabilità del bene abusivo con relativa nullità dell'atto traslativo dell'immobile, la previsione della intrasmissibilità iure ereditatis dello stesso e dei terreni sui quali è realizzato.
Si limiterebbe sul nascere, quindi, ogni possibilità di sfruttamento economico del bene abusivo privandolo ex ante di qualsiasi possibilità di trasferimento.