Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'abusivismo edilizio, già oggetto di attenzione legislativa, assume, in talune zone del Paese, dimensioni e caratteristiche di particolare rilevanza. L'attività di vigilanza, di competenza degli enti locali, solo parzialmente riesce a contrastare il fenomeno, anche in ragione di una molteplicità di cause concorrenti, quali, ad esempio, le difficoltà di procedura delle azioni di repressione, il rilevante contenzioso amministrativo che viene aperto al solo scopo di procrastinare e di impedire la demolizione dei manufatti abusivi, la scarsa disponibilità delle imprese, in particolare nel sud dell'Italia, a partecipare alle gare per l'affidamento delle demolizioni stesse. Non bisogna, poi, dimenticare una serie di fattori di natura sociale, economica, culturale, nonché di carattere tecnico-urbanistico che contribuiscono ad accentuare il problema.
      La proposta di legge in esame consente essenzialmente il rafforzamento delle condizioni per un'efficace repressione degli abusi commessi, affiancando alla previsione dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, che sancisce l'incommerciabilità del bene abusivo con relativa nullità dell'atto traslativo dell'immobile, la previsione della intrasmissibilità iure ereditatis dello stesso e dei terreni sui quali è realizzato.
      Si limiterebbe sul nascere, quindi, ogni possibilità di sfruttamento economico del bene abusivo privandolo ex ante di qualsiasi possibilità di trasferimento.

 

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      Nella fattispecie il chiamato all'eredità è obbligato a comunicare al comune ove insiste l'immobile abusivo l'elenco dei terreni sui quali insistono beni non suscettibili di sanatoria e ad allegare alla dichiarazione di successione una idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente attestante la regolarità urbanistica degli stessi; inoltre, si vedrà espropriare il terreno sul quale insiste l'immobile oggetto dell'abuso e l'immobile stesso, se non provvederà alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di centocinquanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile competente.
      Le aree così espropriate e acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti dei relativi vincoli ambientali.
      La proposta di legge incarna lo spirito di contrastare ab origine qualsiasi aspettativa da parte del responsabile dell'abuso edilizio che non solo perde, quindi, la proprietà del terreno sul quale lo stesso è stato realizzato, ma finisce per perderne anche qualsiasi remota utilità.
 

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